(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' abbrogato il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 33. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 3 ottobre 2002 CHIARAVALLOTI