(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  2  al  Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 18 del 1 ottobre 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  E'  abbrogato  il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7
agosto 2002, n. 33.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 3 ottobre 2002
                            CHIARAVALLOTI